Preventivi e Parcelle | Parte II

La Legge 4 agosto 2017, n. 124, ha aggiunto il requisito che il preventivo deve essere scritto o digitale (articolo 1 comma 150).


Per cautelarsi il professionista dovrebbe scegliere tra (lista indicativa e non esaustiva)

preventivo e lettera di incarico sottoscritto dalla parti,

– preventivo sottoscritto per accettazione dal cliente,

– scambio di e-mail che contenga quanto richiesto dalla legge (es. descrizione dell’incarico, complessità del medesimo, spese stimate, compenso),

tenendo presente che la mancata manifestazione d’accettazione da parte del cliente non garantisce una adeguata tutela per il professionista in caso di difficoltà di incasso.

Inoltre la medesima legge prescrive che “Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell’utenza, i professionisti iscritti ad ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni.” (articolo 1 comma 152).


A questo seguiranno ulteriori articoli e approfondimenti sul tema…