Accesso civico

Accesso documentale o accesso agli atti amministrativi

L’Accesso documentale o accesso agli atti amministrativi si intende come diritto dell’interessato alla partecipazione al procedimento amministrativo, secondo le disposizioni della Legge 241/1990 e del DPR 184/2006. L’accesso agli atti ed ai provvedimenti formati dell’Ordine o da questo stabilmente detenuti è riconosciuto a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

La richiesta di accesso formale è presentata alla Segreteria dell’Ordine di persona, per via postale o per via telematica all’indirizzo mail: segreteria@periti-industriali.vi.it o all’indirizzo pec: ordinedivicenza@pec.cnpi.it , mediante compilazione del Modulo Istanza di Accesso documentale sotto allegato.

Istanza di Accesso Documentale


Accesso civico semplice

L’Accesso civico semplice si intende come diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’Ordine abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi dell’art. 2bis e art. 5, co. 1 del Decreto Trasparenza. L’accesso civico è regolato dall’art. 5 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013 secondo cui “l’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione“.

La richiesta di accesso civico ha ad oggetto esclusivamente i dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.lgs. 33/2013.

La richiesta va indirizzata al RPCT dell’Ordine, il Consigliere Corato Per.Ind. Giovanni, mediante compilazione del Modulo di Istanza di accesso civico semplice sotto allegato, e inoltrata all’indirizzo mail: rpct@periti-industriali.vi.it o all’indirizzo pec: ordinedivicenza@pec.cnpi.it.

Il titolare del potere sostitutivo in materia di richiesta di accesso civico è il Consigliere Segretario (indirizzo mail: segretario@periti-industriali.vi.it)

Non sono prese in considerazione istanze in cui i dati, le informazioni e i documenti non siano identificati, né identificabili.

Istanza di accesso civico semplice


Accesso civico generalizzato

L’Accesso civico generalizzato si intende come diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dall’Ordine, ulteriori rispetto a quelli soggetti all’obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi giuridicamente rilevanti secondo le previsioni dell’art. 2bis, 5, co. 2 e 5 bis del Decreto Trasparenza;

L’accesso generalizzato è regolato dagli articoli 5 e 5bis del D.Lgs. n. 97/2016 secondo cui “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis“.

La richiesta di accesso civico generalizzato, avanzata utilizzando il Modulo Istanza di accesso civico generalizzato sotto allegato, è presentata alla Segreteria dell’Ordine. L’esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivato. La richiesta deve contenere indicazione specifica dei dati e i documenti per i quali si richiede l’accesso.

La richiesta va indirizzata alla Segreteria dell’Ordine, mediante compilazione del Modulo di Istanza di accesso civico semplice sotto allegato, e inoltrata all’indirizzo mail: segreteria@periti-industriali.vi.it o all’indirizzo pec: ordinedivicenza@pec.cnpi.it.

Nel caso di diniego totale o parziale dell’accesso generalizzato o nel caso di mancata risposta entro il termine previsto, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. Parimenti possono presentare richiesta di riesame, con le stesse modalità, i controinteressati nel caso di accoglimento della richiesta di accesso. La domanda di riesame è presentata utilizzando il Modulo Istanza di riesame sotto allegato.

Istanza di Accesso civico Generalizzato

Istanza di Riesame


Registro degli Accessi

L’Ordine nel rispetto della normativa sulla privacy, tiene il Registro degli accessi, consistente nell’elenco delle richieste dei 3 accessi con indicazione dell’oggetto e della data della richiesta, nonché del relativo esito con la data della decisione.

Registro degli Accessi

Regolamento per la gestione dei 3 accessi


Informativa Privacy e GDPR

Link alla pagina web dedicata GDPR

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