Società tra professionisti

Un nuovo modo di fare business tra professionisti

Essere libero professionista non significa essere soli, ma far parte di una rete solidale, tanto più se costituita sotto forma di società.

Le Società tra Professionisti - StP - sono l’espressione cooperativa con cui sempre più giovani lavoratori, desiderosi di crescere ed affermarsi, si distinguono nel mercato per la loro capacità di aggregare al loro interno diverse competenze e abilità, offrendo soluzioni progettuali complete e integrate.

La società tra professionisti permette di andare oltre la consueta formula dello studio associato, accorpando anche soci iscritti a categorie professionali diverse o esercitando più attività professionali (società multidisciplinare).

La collaborazione tra diverse figure professionali con una forte impronta imprenditoriale dà vita ad una forma societaria in grado di moltiplicare le opportunità lavorative e adattarsi molto più velocemente in un contesto sempre più fluido e dinamico.


Cosa è una Società tra Professionisti - StP

La Società tra Professionisti è stata introdotta e riconosciuta nell’ordinamento italiano come società mono o multi disciplinare regolamentata dal D.M. 8 febbraio 2013 n. 34, con il “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n.183

Centro Studi EPPI - Società tra Professionisti e Società di Ingegneria


Costituzione StP: requisiti

L’esercizio dell’attività professionale è riservato solo ai soci.

L’iscrizione in qualità di soci è riservata a:
a) professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi (anche in differenti sezioni);
b) cittadini della UE in possesso di titolo di studio abilitante;
c) non professionisti ma solo per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.

Il numero di soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci.

Nell’atto costitutivo vanno indicati i criteri e le modalità di esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società, eseguito solo da soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta. Inoltre vanno indicate le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

La designazione del socio professionista deve essere compiuta dall’utente o, in mancanza di tessa, il nominativo deve essere precedentemente comunicato per iscritto all’utente.

E’ obbligatoria la stipula di polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per eventuali danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale.

Nella denominazione sociale della nuova StP deve comparire la dicitura “società tra professionisti” e non è consentito allo stesso soggetto essere socio di più società.

N.B: Il presente elenco di requisiti non può essere considerato esaustivo, ma ha il solo scopo riassuntivo. Per maggiori informazioni clicca qui sotto