Obbligo POS anche per i professionisti

Egregio Collega Professionista,

sicuramente sei a conoscenza che il Governo ha anticipato al 30 giugno l’obbligo del POS. Anche questa volta sono coinvolti i professionisti che svolgono attività professionale e rispetto alla Legge del 2012 ora sono state introdotte le sanzioni.

Personalmente sono favorevole a tale obbligo che, se opportunamente contestualizzato, migliora e tutela il consumatore finale.

Sappiamo bene che qualsiasi modifica scontenta sempre qualcuno; in questo caso il professionista che non lavora con l’utente “privato” e per il quale le “tipiche” modalità di pagamento utilizzate dalle aziende (bonifico bancario, RIBA, etc.) trovano tutti d’accordo.

Per coloro che effettuando l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi (anche professionali) non dovessero accettare anche i pagamenti elettronici (le transazioni con carta e bancomat), salvo i casi di oggettiva impossibilità tecnica (articolo 15, comma 4, DL n. 179/2012), la sanzione sarà composta da una parte fissa di 30 euro e da una parte variabile pari al 4% del valore dell’operazione rifiutata.

Detto ciò, nel caso tu ti trovassi nella necessità di acquisire un nuovo dispositivo, ti suggerisco di valutare anche la soluzione a consumo e senza vincoli, tipo SumUp Air, NEXI e molti altri.

Il Presidente

Manuel Gasparotto


Riferimenti normativi

Con il DL n. 179/2012, c.d. “Decreto Crescita 2.0”, il Legislatore ha introdotto una specifica disposizione finalizzata alla diffusione dell’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento. In particolare, l’art. 15 dispone l’obbligo per i soggetti che “effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali”, di accettare pagamenti anche attraverso carte di debito/credito o altri strumenti elettronici.

Tale obbligo interessa anche i professionisti che, se non si adeguano alla normativa, dal 30 giugno 2022 sono passibili di una sanzione amministrativa.

Per maggiori informazioni e dettagli si invitano i professionisti a consultare la Circolare della RPT.