Informazioni ambientali

Art. 40 del D. Lgs. n.33/2013 – Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano sui propri siti istituzionali le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. 


Prescrizione non applicabile all’Ordine dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Vicenza

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